Immobili di pregio

“Immobili di pregio” in base al Decreto Ministeriale del 2 agosto del 1969, sono tutti quegli immobili fondati su aree destinate, secondo il piano urbanistico, ad accogliere parchi, ville o abitazioni di lusso. Rientrano nella succitata descrizione le case composte di uno o piu’ vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 escludendo dal computo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina, ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta. Rientrano anche le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione. In mancanza di questi requisiti non ci troviamo di fronte a immobili di pregio.

Le tipologie catastali in cui vengono inseriti gli immobili di pregio sono:
– A/1: edifici di tipo signorile;
– A/8: unità immobiliari realizzate all’interno di ville con un parco o un giardino, che vantano finiture di pregio;
– A/9: castelli e palazzi di pregio storico e artistico.

Tutte le abitazioni che secondo il catasto sono inserite in una di queste categorie sono da considerarsi come immobili di pregio e, pertanto, non possono godere dei privilegi fiscali e dell’esclusione delle imposte.

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